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Opportunitá superbonus 110%


Il Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, ha innalzato al 110% il bonus per le agevolazioni fiscali introducendo la possibilitá della cessione del credito ad altri soggetti inclusi gli istituiti di credito (societá finanziarie, banche etc.).


Facciamo il punto sul Superbonus Casa al 110% aggiornato con la conversione in Legge.


APPLICAZIONI E AVENTI DIRITTO


La norma si applica in genere agli edifici condominiali, unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (unità immobiliari indipendenti) ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni di tipo ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Gli aventi diritto risultano:

a) i condomìni;

b) le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari ad eccezione degli interventi di efficientamento energetico;

c) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari per un numero massimo di due unità fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, relativamente agli interventi efficientamento energetico;

d) gli istituti autonomi case popolari (IACP);

e) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;

g) le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.


SUDDIVISIONE DEI LAVORI


Il legislatore ha suddiviso i lavori per l'accesso al Superbonus 110% in due categorie, lavori trainanti e lavori trainati (aggiuntivi). Prima di prendere in esame sia gli interventi trainanti che quelli trainati cerchiamo di fare una breve introduzione cercando di spiegare quelle che sono le intenzioni del legislatore.

Quest’ultimo ha infatti cercato di ampliare la platea dei lavori di efficientamento energetico il più possibile. Dal momento che però è necessario aumentare la classe energetica dell’edificio di almeno 2 classi energetiche, è necessario affrontare, almeno nella maggior parte dei casi, più interventi.

E’ in quest’ottica quindi che si è introdotta la definizione di interventi trainanti e trainati. Questa differenza sostanzialmente sta ad indicare gli interventi di efficientamento energetico più importanti, e quelli meno impegnativi ma che per poter usufruire delle detrazioni fiscali devono essere svolti congiuntamente ai primi.

Gli interventi più importanti dovrebbero fare da traino (ecco perché trainanti) a quelli di minore entità (i trainati). Questo perché un intervento trainante da solo potrebbe non essere sufficiente a rientrare negli Ecobonus 110%. Ecco quindi che potrebbe essere necessario sostenere anche un altro tipo di intervento in concomitanza con quello trainante: un intervento che quindi è a tutti gli effetti “trainato” da quello principale.

INTERVENTI TRAINANTI


  1. Isolamento termico mediante cappotto delle superfici opache orizzontali, verticali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, (categoria Ecobonus +).

  2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi, micro-generazione, collettori solari e, solo per le aree non metanizzate e per edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi, biomassa (categoria Ecobonus).

  3. Riduzione del rischio sismico mediante recupero patrimonio edilizio, (categoria Sisma-bonus).

LIMITI DI SPESA PER I LAVORI TRAINANTI


Per l’isolamento termico la spesa su cui calcolare la detrazione del 110% è 50mila euro per edifici monofamiliari o unità immobiliari “indipendenti”; 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari per i condomìni che hanno da 2 a 8 unità, cifra che scende a 30mila euro negli edifici composti da più di 8 unità. Per l’intervento sugli impianti termici il plafond di spesa è di 30mila euro per gli edifici monofamiliari o “indipendenti”; 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità, cifra che scende a 15mila euro nei condomìni oltre le 8 unità.

INTERVENTI AGGIUNTIVI O TRAINATI


Intervento trainante da eseguire per poter usufruire della detrazione anche per quelli trainati: a scelta tra isolamento termico e sostituzione impianto di climatizzazione invernale (attenzione in questo caso non è trainante il sisma-bonus).

Se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di questi interventi, il superbonus del 110% si estende anche a:

  1. altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL 63/2013

  2. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, con un massimale di spesa pari a 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di 2.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale

  3. installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, con un massimale di spesa pari a 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo

  4. installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, con un massimale di 3mila euro.

ASSEVERAZIONI DOCUMENTAZIONI E ALTRI ONERI


Per l’ecobonus 110% è necessario un set documentale piuttosto pesante. Servono:

1) l’Attestato di prestazione energetica (Ape) pre e post intervento, redatto nella forma della dichiarazione asseverata;

2) una asseverazione redatta da un tecnico abilitato con cui si garantisce che i lavori rispettano i requisiti prestazionali con cui si certifica che le spese sono «congrue» (cioè, non gonfiate). Questa asseverazione dovrà essere trasmessa all’Enea secondo le istruzioni che saranno diramate dal ministero dello Sviluppo economico;

3) il visto di conformità rilasciato da un commercialista, Caf o intermediario abilitato: nonostante l’audizione del direttore delle Entrate facesse pensare a una soluzione diversa, la Guida conferma che il visto serve solo quando si fa la cessione o lo sconto in fattura.


Per chi vuole approfondire, ecco il link Guida dell’Agenzia delle Entrate Superbonus 110% QUANTO COSTA? Hai bisogno della progettazione o di un preventivo? Contattaci subito per un sopralluogo gratuito.

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